Consulenza giuridica

Il gratuito patrocinio in sede civile e penale

Scheda pratica - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi

Nella necessità di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi,  la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Chi può essere ammesso: per essere ammessi al gratuito patrocinio  occorre  che i livelli di reddito siano , "adeguatamente bassi" , così come previsto dalla  Legge.
E' necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766.33.
Il D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 prevede che per poter usufruire del beneficio occorre poter vantare su un reddito dichiarato e comunque effettivo non superiore ad euro 10.766,33 così come aggiornato da ultimo dal Decreto 2 luglio 2012.

Rileva il reddito del nucleo familiare a cui si appartiene.Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Pertanto, nel caso di separazione, divorzi, cause per mantenimento ex art. 148 c.c. e comunque in tutte le ipotesi in cui la vertenza si realizza contro un altro componente del proprio stesso nucleo familiare, il reddito di quest'ultima persona non viene calcolato, al fine di verificare il diritto ad ottenere il gratuito patrocinio .

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere  del rapporto o del      fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Esclusione dal patrocinio in ambito civile: il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Dove si presenta la domanda:  in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  •  luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  •  luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  •  luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio   di Stato, Corte dei Conti.

Come si presenta la domanda: i moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  •  la richiesta di ammissione al patrocinio
  •  le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  •  l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  •  l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
  •  se trattasi di causa già pendente
  •  la data della prossima udienza
  •  generalità e residenza della controparte
  •  ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  •  prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).


Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda:

  •  Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,
  •  emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:

       - accoglimento della domanda
       - non ammissibilità della domanda
       - rigetto della domanda

  •  trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione: l'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta: l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.
In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

Cosa succede se nella domanda di ammissione al patrocinio si dichiara il falso?
Attenzione : le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.
Mentire sul proprio reddito nel caso di specie può costar caro, se per ottenere il beneficio  dl gratuito patrocinio non si dice il vero.
Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere (da 1 a 6 anni e otto mesi) e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.


Riferimenti normativi: Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141

LINK: Ministero della Giustizia
 

Scheda pratica - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali

Nella necesità di essere rappresentata in giudizio nell’ambito di un procedimento penale (o penale militare), sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Chi può essere ammesso: per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33.
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
  • colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.

Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Il patrocinio a spese dello Stato in ambito è escluso:
  • nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
Dove si presenta la domanda: la domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
  • alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
  • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il  procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
Come si presenta la domanda: la domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.
Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.

Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.

Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.

Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda:

Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
 
  • può dichiarare l'istanza inammissibile
  • può accogliere l'istanza
  • può respingere l'istanza.
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa produce l'accoglimento dell'istanza: l'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.


Cosa si può fare se la domanda viene rigettata: contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Cosa succede se nella domanda di ammissione al patrocinio si dichiara il falso?
Attenzione : le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.
Mentire sul proprio reddito nel caso di specie può costar caro, se per ottenere il beneficio  dl gratuito patrocinio non si dice il vero.
Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere (da 1 a 6 anni e otto mesi) e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.


 Riferimenti normativi: legge 29 marzo 2001 n. 134 – DPR 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141

LINK: Ministero della Giustizia